Si fa presto a dire libertà

Assoluta o limitata? La libertà si comprende solo quando si incontrano i suoi limiti e, come l’aria, si apprezza solo quando manca!

Mensa Italia
6 min readAug 1, 2020

La libertà è un concetto sfuggente che può essere compreso solo ragionando al contrario.

Come sosteneva Kant, la libertà è una condizione formale che si esprime unicamente nel momento della scelta, la quale, quando si trasformerà in azione, risentirà dei condizionamenti che provengono dal mondo reale, sottoposto alle leggi fisiche, e dalla società, sottoposta alle leggi giuridiche e morali.

Il concetto giuridico di libertà viene identificato nei limiti che ad essa vengono posti.

La libertà di movimento (art. 16), che si può definire come possibilità di andare ovunque si voglia, può essere limitata, oltre che per motivi di sanità e sicurezza nei casi stabiliti dalla legge, dalla norma penale della violazione del domicilio. Non è consentito, né è ragionevole, che in nome della libertà di movimento si possa entrare in casa altrui senza permesso. La Costituzione sancisce l’inviolabilità del domicilio, ovvero l’inviolabilità della libertà di escludere l’ingresso altrui nella propria casa, libertà che tuttavia può essere limitata, nei soli casi e modi stabiliti dalla legge, dai provvedimenti giudiziari di ispezione, perquisizione, sequestro, nonché da leggi speciali per motivi di sanità, incolumità pubblica o a fini economici e fiscali (art. 14).

Le regole e i limiti previsti dalle norme determinano cos’è la libertà.

In uno Stato democratico di diritto la libertà del singolo viene determinata anche attraverso le limitazioni di Governo e Parlamento nel porre restrizioni alle libertà dei cittadini: per questo la Costituzione prevede quasi sempre che i limiti alle libertà dei singoli provengano necessariamente da leggi e da provvedimenti giudiziari motivati, e non da atti amministrativi. Un esempio simbolico di questo concetto si può trovare nella Statua della Libertà, che regge con la mano sinistra una tavola su cui è incisa la data dell’indipendenza, ma che metaforicamente rappresenta le tavole della legge.

Tutte le nostre libertà provengono da quanto scritto nella Costituzione, che pone limiti nell’esercizio della libertà e determina i confini entro i quali il legislatore può comprimerla.

La Costituzione garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, quei diritti cioè che fanno direttamente capo all’essere umano e che coinvolgono tutte le principali esternazioni della sua personalità, limitando il potere dello Stato di interferire su queste.

La disciplina dei diritti di libertà e le loro garanzie costituzionali sono la componente principale per la determinazione della forma di regime di uno Stato.

La Costituzione italiana sviluppa i concetti garantisti di altri documenti storici fondamentali, come l’Habeas Corpus (1215), che individuò il primo nucleo dell’inviolabilità personale secondo cui nessun uomo libero può essere imprigionato se non per un giudizio di suoi pari; il Bill of Rights (1689), la Carta dei diritti accettata da Maria II Stuart dopo la seconda rivoluzione inglese, che limitava i poteri dei regnanti e stabiliva la libertà d’opinione e religiosa, dando di fatto l’inizio alla monarchia parlamentare inglese; la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789), una proclamazione dei diritti umani fondamentali elaborata durante la rivoluzione francese.

Questi documenti, ripresi anche dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’ONU del 1948, ebbero una portata dirompente verso i precedenti regimi, come la nostra Carta.

La Costituzione disciplina in modo diverso le singole libertà. In molti casi le definisce come principi inviolabili, che non possono essere cancellati neppure dal legislatore costituzionale, né tantomeno essere compressi nel loro nucleo essenziale, ma, a fronte di queste, stabilisce una contropartita richiedendo “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale” (art. 2).

La libertà non è assoluta: sia quella riconosciuta al singolo, sia quella riconosciuta alle formazioni sociali (famiglia, scuola, imprese, comunità religiose, associazioni laiche) trovano limiti nella Costituzione stessa. La libertà religiosa, per esempio, non può contrastare con l’ordinamento giuridico italiano (art. 8) o i riti con il buon costume (art. 19).

La libertà personale, inviolabile, può trovare i suoi limiti, nei soli casi e modi previsti dalla legge, nei provvedimenti dell’autorità giudiziaria (sentenze definitive di condanna e ordinanze di custodia cautelare) e, in casi di necessità e urgenza, nei provvedimenti provvisori dell’autorità di pubblica sicurezza, come l’arresto in flagranza compiuto dalla polizia, ma che deve essere convalidato dal giudice entro brevissimo tempo (al massimo 96 ore).

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15) possono essere limitate, con le garanzie stabilite dalla legge, dai provvedimenti giudiziari, mentre la libertà di riunione, oltre a essere esercitata previo avviso alle autorità, può essere limitata per motivi di sicurezza (art. 17).

La libertà di pensiero e di opinione e la libertà di stampa trovano limiti nelle norme penali del reato di diffamazione, istigazione a delinquere o al suicidio, pedopornografia, apologia del fascismo e nel buon costume (art. 21), un concetto soggettivo e vago che muta al variare della società e che permise per lungo tempo la censura di spettacoli e riviste, vietando tutto ciò che era considerato vagamente pornografico.

La Costituzione, quando prevede una libertà, immediatamente ne prevede i suoi limiti, così la libertà di creare una famiglia (art. 29) o la libertà di insegnamento di arte e scienza sono sottoposte ai limiti che la legge potrà disporre.

Anche la libertà sindacale prevederebbe l’obbligo di registrazione dei sindacati per ottenere personalità giuridica e la validità della loro contrattazione; di fatto, però, la seconda parte dell’articolo 39 che regola queste realtà è rimasta inattuata sia per le resistenze dei sindacati stessi a sottostare a una registrazione e sia per la mancanza di norme attuative; certo è che l’attività sindacale trova i suoi limiti nelle norme sia civili quanto penali.

Il diritto di sciopero (art. 40) è regolato dalle leggi che determinano i tempi di preavviso e i settori essenziali che devono essere comunque garantiti (ospedali, tribunali, trasporti pubblici), mentre l’iniziativa economica, la cosiddetta libertà d’impresa, non può essere in contrasto con l’utilità sociale e la sicurezza, la libertà e la dignità umana (art. 41).

Tutte le libertà fondamentali hanno una controparte negativa: oltre a essere garantita la libera circolazione, la libera riunione e associazione, è ugualmente tutelato il diritto di non spostarsi mai, di non riunirsi con nessuno, di non professare alcuna fede religiosa.

In genere, la disciplina dei limiti e delle condizioni dell’esercizio delle libertà può essere determinata solo tramite leggi e applicata nei singoli casi unicamente con provvedimenti giudiziari motivati.

Tutto questo sistema di pesi e contrappesi predisposto dalla Costituzione, per funzionare, è subordinato al fatto che le leggi che determinano i confini delle libertà non eccedano quei limiti oltre i quali la libertà viene svuotata del suo reale significato. Per dirla come Isaiah Berlin, filosofo teorico del liberismo, nel suo Quattro saggi sulla libertà, “l’essenza della libertà è sempre consistita nella capacità di scegliere come si vuole scegliere e perché così si vuole, senza costrizioni o intimidazioni, senza che un sistema immenso ci inghiotta; e nel diritto di resistere, di essere impopolare, di schierarti per le tue convinzioni per il solo fatto che sono tue. La vera libertà è questa, e senza di essa non c’è mai libertà, di nessun genere, e nemmeno l’illusione di averla”.

Le libertà non sono illimitate, non sono inviolabili né perfettamente delineate perché i limiti, dettati dalle norme, sono mutevoli nel tempo. Occorrerà sempre controllare che la libertà non venga svuotata di significato perché, se c’è una cosa che la Storia insegna, è che la libertà può sempre essere tolta o ridotta.

Di Jacopo Pepi

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